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La formazione della Polizia Locale contro la violenza. Successo per l’evento ANVU a Trento

Grande partecipazione al Convegno indetto oggi dall’ANVU associazione professionale della Polizia Locale, un successo dato da un’ottima organizzazione e dalla levatura di relatori di assoluta eccellenza per la tematica: “ Tutela della vittime di violenza domestica”
La lodevole iniziativa proposta dal funzionario e Presidente Provinciale ANVU dr. Cosimo Maria Zaccaria e dal Presidente Regionale ANVU Marco Demattè ha pertanto riscosso il successo sperato, si ringraziano partecipanti ed autorità intervenute. Un ringraziamento particolare va alle istituzioni patrocinanti questo progetto, la Presidenza del Consiglio Provinciale e Regionale del Trentino.
Il tema è attualissimo e molto sentito come avevamo già potuto osservare in altre occasioni e manifestazioni ed evidenziato nel nostro precedente articolo
Nel pubblico erano presenti molti ufficiali ed agenti della Polizia Locale, Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato nonché ospiti graditi delle Istituzioni per la proposta formativa Anvu considerato il grande l’interesse e la volontà di formazione sulla importante e nuova normativa.
Il 9 agosto infatti è entrata in vigore la Legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice Rosso, che ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nel convegno sono stati evidenziati molti esempi concreti e pratici nonché aspetti fondamentali legati alla verità ed integrale genuinità delle querele legate a queste tematiche.
È stata sottolineata agli operatori di polizia presenti al corso l’ importanza vitale, nella corretta applicazione della norma, dell’avviso immediato al PM supportato dai maggiori elementi possibili ed anche ad eventuale discolpa del presunto colpevole da ricercare con l’attività di PG.
Infatti non sono rari i casi di false denunce – specie nelle coppie che stanno affrontando delle separazioni – che potrebbero avere effetti devastanti per l’accusato pur quando venisse poi assolto in virtù di approfondite indagini.
Una falsa querela ha effetti così deleteri professionalmente e di forte discredito sociale che potrebbero portare in certi casi fino al suicidio dell’ innocente accusato ingiustamente. Su questo è doveroso prestare tanta attenzione quanta ne và alle vittime.
È stato fortemente ribadito che il fine ultimo e nobilissimo dell’ attività di PG è sempre quello della ricerca della verità, raccogliendo sempre tutti gli elementi, sia a favore che a discolpa.
Queste sono le principali novazioni legislative:
Art. 387 bis c.p. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 612 ter c.p. – c.d. Revenge Porn Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Era assolutamente opportuno in un mondo cambiato, tecnologico e con una portata offensiva elevata della rete punire severamente questi comportamenti che hanno già portato a conseguenze estreme molte persone.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
Novità anche per chi sfregia con l’acido o deturpa l’aspetto fisico di una persona.
Questi casi hanno allarmato e indignato tutto il paese anche se si sono notate delle disparità dal punto di vista delle vittime.
Infatti dice di aver ricevuto meno visibilità mediatica il maschio William Pezzulo, sfregiato in faccia con l’acido dalla sua ex fidanzata, Elena Perotti e da un suo complice, il 19 settembre 2012, racconta in una intervista la sua disavventura che ha visto una condanna mite della responsabile a soli otto anni di carcere e che sconterà agli arresti domiciliari per motivi di salute.
A dispetto della parità di genere “l’uomo è molto meno considerato, quando è vittima di un attacco con l’acido. Se capita a una donna, l’attenzione mediatica è diversa”.
Art. 583 quinquies c.p. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Giustissimo aumento di pena giunti grazie alla sensibilizzazione del legislatore forse grazie all’opinione pubblica ed anche alla stampa, alle immagini dei volti deformati delle donne occorre ricordare che ci sono anche quelli di uomini, non sempre ricordati, infatti non solo femmine ma maschi sono stati sfregiati con l’acido, e l’orrore è lo stesso.
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
Esiste un fondo che copre i rimborsi alle vittime quando i colpevoli non provvedono a risarcire ma vi si può accedere solo se si guadagna meno di 11.500 euro l’anno, pertanto su questo fronte ancora c’è molto da fare.
Tutto ciò considerato è doveroso confermare che è importante certamente che il messaggio contro la violenza sia forte, soprattutto contro chi è parte debole, ricordando che spesso parti deboli sono anche i bambini, gli anziani e gli stessi uomini, non esclusivamente le donne.
Che ci siano meno casi di violenza sugli uomini non è un dato di fatto. In Italia non ci sono indagini ufficiali e largamente condivise che possono confermarlo. E gli uomini, a causa dello stereotipo di virilità e della quasi certezza di non essere creduti, non denunciano.
In Gran Bretagna il ministero dell’Interno ha monitorato l’andamento del fenomeno della violenza in Inghilterra negli ultimi anni: se prima la forbice tra donne e uomini vittime era piuttosto ampia, adesso si parla di un 7,9% contro un 4,2 per cento.
«Le donne hanno quasi il doppio delle probabilità di subire abusi domestici», si legge nel rapporto.
Si parla di «1,3 milioni di donne vittime e 695 mila di sesso maschile», numeri comunque importanti in entrambi i casi anche se, tiene a precisare il ministero, «le stime non tengono conto del contesto e dell’impatto dei comportamenti abusivi subiti».
Tutti dobbiamo essere più attenti e sensibili nei confronti della violenza, la violenza non ha genere, va difesa la parte più debole e diffusa una maggior cultura della non violenza.
La nozione di «violenza domestica», era già stata offerta dall’art. 3, del d.l. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere), conv. dalla l. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul : «[..] si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Nel 2011 è stata approvata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011), che, fondata sulla Raccomandazione “Rec(2002)5 on the protection of women against violence”, stabilisce per la prima volta dei parametri vincolanti per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, proteggere le vittime e punire gli autori.
La Convenzione è entrata in vigore l’8 agosto del 2014 e al momento è stata ratificata da 16 Stati, tra i quali la Spagna il 10 aprile 2014 e l’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 771.
La Convenzione enfatizza il concetto di violenza domestica, definita all’art. 3, lett. b) come ricomprendente “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Non si deve dimenticare, infatti, che in molti ordinamenti la violenza domestica è stata sino a tempi recenti considerata meno grave della violenza extra – domestica.
Con questa ultima normativa del Codice Rosso si porta a compimento un processo legislativo che negli ultimi anni è sempre andato migliorando e si pone l’obbiettivo di difendere effettivamente la parte più debole e la direzione è quella giusta.
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