Fisco e condominio
Apertura di una finestra sul tetto condominiale, possibile anche senza le maggioranze previste?

L’art. 1117 del codice civile elenca fra le parti di proprietà comune del condominio il tetto. Il regime di comproprietà vige a meno che non risulti il contrario da un titolo, cioè da un documento, o altro, che attesti che la proprietà è esclusiva.
Nella nostra provincia questo titolo è accertabile presso il libro fondiario, cioè quell’ufficio che custodisce tutti gli atti di proprietà, e la loro consistenza, riferiti a beni ubicati sul nostro territorio.
E’ evidente che se la proprietà del tetto è esclusiva non serve chiedere alcuna autorizzazione agli altri condomini, ma se la proprietà è comune le cose cambiano, nel senso che non è possibile fare tutto quello che si vorrebbe, si creerebbero due condizioni, e cioè una dettata dal codice civile e una stabilita dal regolamento condominiale di tipo contrattuale.
Partendo dai dettami del codice civile, l’art. 1102 dispone che ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, nel nostro caso del tetto, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne lo stesso uso secondo il loro diritto. L’applicazione di questo articolo alla questione in esame permette al condomino di aprire la finestra sul tetto, e se il sottotetto è di proprietà di altri condomini quest’ultimi possono realizzare anche loro la finestra.
Un altro articolo del codice civile che si applica è il 1122 il quale sottolinea che il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, oppure compromettano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Questo significa che per aprire la finestra sul tetto devono essere adottate tutte quelle misure che non pregiudichino la solidità della copertura, e quindi le eventuali travi di sostegno devono essere di adeguato spessore, come di adeguato spessore devono essere i supporti di appoggio della finestra.
Ma se il codice civile, rispettando determinate disposizioni, permette le aperture sul tetto comune, il regolamento di condominio potrebbe vietarle. Infatti se il regolamento di condominio è di tipo contrattuale, cioè approvato all’unanimità dei condomini, esso può contenere delle clausole che limitino i diritti dei condomini, una di queste potrebbe essere quella di trasformare le soffitte in abitazioni o di aprire delle finestre in falda.
Pertanto, se il regolamento di condominio contrattuale contenesse tali limiti, la finestra non si può aprire ne si può fare il cambio di destinazione d’uso da soffitta a residenza.
A cura di Cristina Chemelli – amministratore di condominio
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