Psicologia dei Diritti
Separazioni e affido minori: ddl Pillon con molte ombre e poche luci

Disegno di legge che presenta da subito molte contraddizioni e incongruenze.
L’ordine dei giovani avvocati solleva parecchie perplessità nel merito, la politica si divide, e su change.org una petizione che chiede il ritiro del disegno di legge raggiunge 85 mila firme in pochi giorni.
Il 10 novembre è stata inoltre indetta una grande mobilitazione generale di donne e uomini della società civile per chiedere l’azzeramento del ddl Pillon
Ma cos’è il nuovo disegno di legge Pillon?
La politica negli ultimi anni ha posto sempre maggiore attenzione all‘istituzione familiare.
Con l’aumento delle separazioni è diventato sempre più rilevante il problema del collocamento dei figli minori e della loro gestione da parte dei genitori, ma anche il rapporto con i nonni e in ogni caso delle figure di riferimento.
La stampa poi si è occupata ampiamente anche delle case famiglia e degli allontanamenti dei minori non solo dai propri genitori, ma anche dal proprio ambiente di riferimento con conseguente dolore e disorientamento di tutti i componenti del nucleo familiare.
A livello legislativo in questione di affidamento e di separazione dei genitori è nota la Legge n. 54 del 2006 dove è stato affrontato il discorso della bigenitorialità e dell’affido condiviso per il quale i due genitori sono visti per la prima volta alla pari, ma ora dopo 12 anni ci troviamo di fronte al Disegno di Legge 735 proposto dall’Onorevole Simone Pillon di cui tutti parlano e al quale sono state sollevate diverse critiche.
Questo è il primo di tre articoli, non certo di carattere politico, in cui s’intende analizzare i diversi contenuti del DDL 735 per riflettere su bisogni della famiglia e dare un contributo alla risoluzione dei problemi che si trovano ad affrontare due genitori che decidono di separarsi e che in un contesto di contrasti e dolore devono trovare la situazione migliore per i loro figli.
Il primo articolo analizzerà la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.
Il secondo articolo approfondirà l’equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, i tempi paritari.
Il terzo articolo analizzerà il mantenimento in forma diretta senza automatismi.
Il quarto e ultimo articolo sarà un’osservazione riguardo il contrasto dell’alienazione genitoriale.
LA MEDIAZIONI GENITORIALE – I primi articoli del Disegno di Legge Pillon sono dedicati alla figura del mediatore familiare che deve appartenere ad un albo e quindi avere titoli di studio e specializzazioni adeguate. A questo riguardo il mediatore deve sicuramente saper analizzare la situazione, prima di intraprendere una mediazione tra le parti in quanto solo conoscendo la radice del problema si può trovare una soluzione. È importante sottolineare anche che ogni caso è un po’ a sé e va preso nella sua particolarità.
A titolo esemplificativo, diverso è infatti il fatto che due genitori si litighino e separino per via di un tradimento rispetto al fatto che dopo la nascita dei figli scoprano di avere due modi diversi di vedere la vita e di educare i figli.
Nel primo caso il mediatore deve affrontare la situazione considerando aspetti più profondi e ampi, appartenenti ai singoli genitori per poi trovare una linea di comunicazione libera dalle reciproche aggressioni, nel secondo caso deve trovare un substrato comune perché la gestione e l’educazione dei figli possa essere espletata nel modo più consono possibile.
Ancora è importante evidenziare che vi può essere differenza nell’esercitare la mediazione se il professionista prima di diventare mediatore è di base uno psicologo o un avvocato o un pedagogista ecc. Nel primo caso ci sarebbe un’inclinazione ad analizzare i meccanismi sottostanti, nel secondo la tendenza a trovare un accordo tra le parti, nel terzo ci sarebbe forse una propensione all’educazione dei genitori a comportarsi in una certa maniera per il bene e la stessa educazione dei figli.
In questo DDL la mediazione diventa condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente minorenni.
In questo modo, secondo il legislatore, si potrebbero evitare procedimenti giudiziari le cui spese vengono pagate soprattutto dai minori. Si prevede poi l’omologazione del Tribunale competente al fine dell’accordo raggiunto entro 15 giorni dalla richiesta, in camera di consiglio.
È interessante inoltre sapere che in un articolo della Rivista italiana Educazione Familiare n. 2 del 2009 emerge che la maggior parte delle persone che si sono rivolte ad un mediatore è rimasta soddisfatta e che la mediazione familiare sia uno strumento efficace al fine di affrontare alcuni dei bisogni che emergono durante la separazione, riuscendo, secondo quanto affermato dai genitori, a gestire il conflitto in modo costruttivo.
L’articolo 5 infine cita la figura del coordinatore genitoriale esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’Albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della co-genitorialità assistendo i genitori nell’attuazione del piano genitoriale, monitorandone l’osservanza e risolvendo tempestivamente le controversie.
Queste risorse descritte nel DDL 735 potrebbero aiutare i genitori a superare le conflittualità evitando così un provvedimento giudiziale in tribunale facendo risparmiare tempo ed energia ai genitori, ai figli, ma anche alle persone vicine come parenti e amici.
Tuttavia se il mediatore o la mediatrice pone attenzione nel trovare per forza un accordo senza analizzare in profondità la situazione familiare forse non si farà il bene dei minori e dei loro cari. A volte il comportamento di uno dei genitori è realmente problematico e la “guerra genitoriale” non dipende dalla difficoltà di comunicazione o incoscienza del proprio ruolo genitoriale.
Un esempio può essere quello che vede protagonista una donna che ha subito diverse aggressioni dal marito con il quale ha avuto due figli. L’ultima volta che Giulia (nome di fantasia) ha subito violenza è stato quando ha scoperto che lo stesso aveva una relazione sessuale con la sua prima figlia al tempo del fatto ancora minorenne, nata da un precedente rapporto.
Questi fatti non ancora chiariti a livello penale, non sono stati considerati nella mediazione dei servizi sociali, non è stato analizzato nulla di quanto la signora ha cercato sempre disperatamente di raccontare per spiegare la sua paura a lasciare i figli a casa dal padre e di conseguenza la mediazione non ha ancora avuto risultati positivi.
In questo caso, ma anche in molti altri simili, se si vuole a tutti costi trovare un accordo senza analizzare i fatti che hanno portato alla separazione familiare, non si arriverà mai alla soluzione dei problemi e tutti i protagonisti di questo dolore continueranno a soffrire, compresi quelli che sembrano i più forti, avendo agito con forza e aggressività su chi considerano più debole fisicamente.
Quindi cari mediatori e coordinatori genitoriali, imparate bene ad ascoltare chi avete di fronte prima di cercare un accordo che potrebbe rivolgersi contro tutti.
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