Vetrina Immobiliare
Mercato immobiliare, dietro l’affare…. l’imbroglio.

L’acquisto di un immobile, che sia un appartamento, una casa, un ufficio ecc, è un passo importante non solo dal punto di vista economico, ma anche per la scelta del bene.
Quest’ultima non può essere legata soltanto alla metratura dell’immobile, alla sua ubicazione, alla condizione manutentiva o costruttiva, ma deve riguardare anche la conformità urbanistica ed edilizia.
Lo stato di fatto del bene, e cioè la posizione delle tramezze, il numero dei locali e le loro dimensioni, la collocazione delle porte interne, il numero e la collocazione delle aperture quali finestre e porte finestre, il numero e la collocazione di balconi o di terrazze, ecc, deve corrispondere al progetto depositato in comune.
Se vi è la corrispondenza fra lo stato di fatto del bene e il progetto depositato in comune, l’immobile ha la conformità urbanistica ed edilizia altrimenti no, e quindi lo stato di fatto è stato realizzato abusivamente, in termini tecnici, senza titolo abilitativo.
Ancora prima di formulare l’offerta di acquisto l’acquirente, mediante un professionista esperto e competente, quale un geometra, un perito edile ecc, va verificato che l’immobile non abbia vizi edilizi.
La mancata verifica, nel caso di difformità, fa sì che, a rogito notarile effettuato, la responsabilità sia del nuovo proprietario.
Questa responsabilità comporta il deposito presso gli uffici comunali di una pratica edilizia, che sulla base del tipo di abuso realizzato precedentemente al rogito notarile dal vecchio proprietario, si individua nel “Permesso di costruire in sanatoria” o nel “Provvedimento in sanatoria”.
La disciplina del permesso di costruire in sanatoria è fissata dall’articolo 135 della L.P. 1/2008, che rimane vigente ai sensi dell’articolo 69 e dell’articolo 124, comma 2 della nuova legge urbanistica provinciale, L.P. 15/2015, e della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1349 del 10 agosto 2015.
La disciplina del provvedimento in sanatoria è fissato dall’articolo 134 della L.P. 1/2008, che rimane vigente ai sensi dell’articolo 69 e dell’articolo 124, comma 2 della nuova legge urbanistica provinciale, L.P. 15/2015 e della deliberazione della giunta provinciale n. 1349 del 10 agosto 2015.
Ambedue i titoli edilizi comportano, nel caso in cui le opere siano “sanabili”, una sanzione minima di Euro 1.500,00, che ovviamente è in capo al proprietario del bene al momento in cui la pratica edilizia viene depositata in comune per l’iter di verifica e successivo rilascio del titolo abilitativo.
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