La parola al direttore
Iva sulla raccolta rifiuti: Le bugie (di Gilmozzi) hanno le gambe corte….

La notizia di oggi (anticipata ieri dai Tg) che duecento cittadini sono stati rimborsati per l’IVA non dovuta sulla raccolta rifiuti smentisce, in modo incontrovertibile, le “intimidazioni” ( lettere di reiezione le richieste di rimborso, lettere di avvisi di mora, lettere di società di recupero crediti ecc.) di Dolomiti Energia (già Trenta) e le risposte dell’assessore provinciale Gilmozzialle interrogazioni dei consiglieri Civettini, Degasperi (1) e Cia (2).
Ciò non può che farci enormemente piacere.
La nostra battaglia, la battaglia dell’Associazione “Lo Scudo” a difesa dei Cittadini dura da dieci anni. Anzi, chi scrive (con me altri 21 cittadini) ha ottenuto la restituzione dell’Iva non dovuta addirittura dal 2003, ossia da quando è stata introdotta la TIA (Tariffa di igiene ambientale).
Non solo, per il periodo 2009-2017, ho sempre pagato le fatture della raccolta rifiuti al netto dell’IVA e continuerò a farlo.
Ai cittadini suggerisco, anziché avviare costose cause verso i gestori pubblici e privati della raccolta rifiuti per ottenere i rimborsi, di pagare le fatture al netto dell’Iva. Inoltre, è possibile recuperare il credito maturato nel periodo 2007-2017 (la prescrizione è decennale) per l’Iva pagata, ma non dovuta.
Come?
Preliminarmente è necessario revocare la disposizione bancaria per il pagamento della fattura (emissione febbraio 2018, pagamento 18 marzo marzo), poi si dovrà calcolare, andando a ritroso di 10 anni, l’IVA pagata, infine conguagliare il credito fino a concorrenza sulla fattura di febbraio e sulle successive, ricordandosi che in ogni caso il compenso da corrispondere all’ente gestore della raccolta rifiuti dovrà essere sempre al netto dell’IVA.
Ecco gli ARTICOLI DEL CODICE CIVILE che disciplinano l’istituto della compensazione
Art. 1241. Estinzione per compensazione.
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Art. 1242. Effetti della compensazione.
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Infine, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 423 del 6 settembre 2017 la tariffa della raccolta rifiuti non può essere più pesante per i non residenti. Questo vale per i proprietari delle seconde case.
L’Associazione “Lo Scudo” a difesa dei Cittadini ( loscudo@email.it ) è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
(1) interrogazione n. 5149 del consigliere provinciale Degasperi
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