Trento
La cassazione condanna la Multipli Arcese al risarcimento e al reintegro dell’autista licenziato

La Suprema Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 13511/2016 resa nota nei giorni scorsi, ha messo la parola fine ad una lunga controversia che ha contrapposto un autista, iscritto al sindacato di base multicategoriale (SBM), alla Autotrasporti Multipli Arcese SPA di Trento.
Il conducente D.D., di origini serbe, durante un servizio di trasporto merci eseguito per conto della società trentina del gruppo Arcese, era stato colto da malore e trasferito d’urgenza in ospedale.
Seguivano lunghi periodi di degenza ospedaliera, interventi chirurgici e riabilitazioni di varia natura. Tutto questo lo aveva costretto ad un lungo periodo di assenza dal lavoro.
La direzione aziendale, dopo un anno di malattia ed il referto medico che riduceva l’idoneità lavorativa del dipendente, lo licenziava in quanto non in grado di impiegarlo nei normali servizi di autotrasporto.
L’autista, sostenuto dal sindacato e patrocinato dall’avvocato Gianfranco de Bertolini, contestava il suo licenziamento. I giudici di primo grado del Tribunale di Trento (quello della fase d’urgenza e quello di merito, secondo il cosiddetto “rito Fornero”), aditi sul punto, dichiaravano la correttezza del licenziamento, facendo prevalere il diritto costituzionale sulla libera iniziativa economica privata, sancito dall’articolo 41, a quello altrettanto fondamentale sulla salute, previsto dall’articolo 32 della Costituzione.
I magistrati della Corte d’Appello di Trento ribaltavano questa decisione, con sentenza n. 89/2014 del 27/12/2014.
Secondo i giudici di grado superiore, il lavoratore non era stato dichiarato completamente inidoneo al lavoro di conducente di automezzi pesanti, bensì in base al referto medico egli era stato valutato come abile alle sue mansioni, a patto che l’impresa non lo impiegasse in particolari servizi stressanti e pericolosi per la sua incolumità fisica.
Per conseguenza, dichiaravano illegittimo il licenziamento e condannavano l’impresa a risarcirlo e reintegrarlo nel suo posto
A fronte di due decisioni discordanti, la direzione della Autotrasporti Multipli Arcese Spa di Trento ricorreva in Cassazione. Con i tempi riservati al caso, i giudici di legittimità hanno dato ragione al lavoratore, concordando con la decisione della Corte d’Appello trentina.
Si legge nelle motivazioni degli “ermellini” che «è corretta la lettura che la Corte di appello ha dato … del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 42 [il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO] il quale stabilisce che il datore di lavoro … “attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”». In altre parole, stante il permanente conflitto tra il diritto alla salute e al lavoro, da una parte, e il diritto al libero esercizio dell’impresa, dall’altra», le norme di legge pongono la necessità di un loro equo e bilanciato contemperamento, attraverso l’adibizione del lavoratore anche ed eventualmente a mansioni inferiori ed il compimento di quei processi di adattamento dell’assetto organizzativo che (…) si rivelino con esso compatibili». Ciò che la dirigenza della MULTIPLI ARCESE SPA non ha fatto nei riguardi del proprio dipendente, limitandosi ad affermare l’impossibilità di adibirlo ad altri lavori e licenziandolo.
«Si tratta d’una decisione molto importante della Suprema Corte che, a sommesso avviso del sindacato, ha sancito come i diritti al lavoro ed alla salute, in assenza di vere e proprie incompatibilità, siano preminenti rispetto al diritto di esercitare liberamente l’impresa economica privata, così restituendo dignità alla parte debole del rapporto di lavoro, ossia al dipendente» – commentano in una nota i vertici del sindacato multicategoriale
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