Trento
Il distacco dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro
Il distacco di lavoratori è un istituto di diritto del lavoro, sempre più utilizzato dai datori di lavoro d’impresa, in particolare nel settore delle costruzioni.
Il distacco di lavoratori è un istituto di diritto del lavoro, sempre più utilizzato dai datori di lavoro d’impresa, in particolare nel settore delle costruzioni.
Esso offre infatti la possibilità di soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa[…] In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (art. 30 del D.Lgs. 276/03).
Istituto, che soggiace a precise condizioni, peraltro funzionali ad evitare l’elusione di norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sostanza, ed in combinato disposto all’art. 3, del d.lgs. 81/08, seppur il lavoratore distaccato risulti inserito funzionalmente nell’organizzazione del distaccatario in quanto interamente organizzato e diretto da quest’ultimo, egli rimane formalmente dipendente del datore distaccante.
Da qui la necessità, di chiarire i necessari contorni del rapporto tripartito tra distaccante, distaccatario e singolo lavoratore. I requisiti di legittimità che giustificano la liceità del distacco, sono l’interesse del distaccante, la temporaneità del distacco, nonché lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, ovvero il lavoratore non potrà essere reso disponibile in modo generico, senza uno specifico predeterminamento di mansione.
Limitazioni, per le quali è peraltro necessaria la considerazione di particolari situazioni come il mutamento di mansioni per le quali è necessario il consenso del lavoratore distaccato, e il trasferimento in un’unità produttiva sita a più di cinquanta chilometri da quella in cui il lavoratore è adibito, e per il quale necessita una motivazione specifica per ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive.
Il ricorso all’istituto del distacco deve essere obbligatoriamente segnalato dal distaccante in via telematica al centro circoscrizionale dell’impiego, entro cinque giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro, compilando il quadro/sezione “Trasformazione” del modello “Unificato Lav”.
L’istituto considerato, è stato peraltro oggetto di interpretazioni giurisprudenziali inerenti le obbligazioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.
Al momento del distacco, e pertanto in una verifica ex antela prestazione, è necessario che il distaccante prenda atto delle condizioni reali dei luoghi di lavoro in cui si svolgerà il distacco e, qualora si avveda di condizioni di insicurezza, non dia corso al distacco.
Qualora la verifica avvenga nel corso del distacco, essa richiederà il medesimo intervento del datore di lavoro distaccante, qualora le condizioni di salute e sicurezza del lavoratore non siano rispettate. Valutazioni, in ogni caso funzionali alla ripartizione degli obblighi – e delle responsabilità – prevenzionistici tra distaccante e distaccatario.
In sintesi, nel caso in cui il datore di lavoro distacchi i suoi lavoratori presso un altro datore di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, eccetto l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi connessi allo svolgimento delle nuove mansioni, che restano a carico del datore di lavoro distaccante(Cass. pen., Sez. IV, 10 luglio 2014 n. 30483).
Per il settore delle costruzioni, dal punto di vista formale, il coordinatore per l’esecuzione dovrà pretendere che nel Piano Operativo di Sicurezza, o nella successiva integrazione redatta dal datore di lavoro dell’impresa distaccataria, siano menzionati espressamente anche i lavoratori distaccati così come previsto dall’allegato XV p. 3.2.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, e dovrà considerare anche i lavoratori distaccati al pari dei lavoratori dipendenti della stessa impresa esecutrice (distaccataria) al fine di ottemperare ai suoi doveri di coordinamento e controllo sul cantiere (art. 92, primo comma lett. a) e b) del D.Lgs. 81/08).
a cura di Francesco Torre e Andrea Merler
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